Sez. 3, Sentenza n. 9078 del 05/07/2001 (Rv. 547909 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Presupposti - Ricollegabilità della conclusione dell'affare all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti - Sufficienza - Limiti - Condizioni.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante la conclusione dell'affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficienza causale, esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore, ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle stesse trattative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)