Sez. 3, Sentenza n. 392 del 16/01/1997 (Rv. 501793 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Presupposti - Ricollegabilità della conclusione dell'affare all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti - Sufficienza - Limiti - Condizioni.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, l'art.1755 cod.civ. non richiede l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, ma è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la sola attività consistente nel ritrovamento o nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)