Sez. 5, Sentenza n. 747 del 28/09/2012 Ud. (dep. 08/01/2013) Rv. 254599 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Obbligo di informazione di cui all'art. 63 cod. proc. pen. - Verifica della qualità di indagato - Applicazione di eventuali scriminanti - Rilevanza - Esclusione.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
Ai fini della sussistenza dell'obbligo di informazione di cui all'art. 63 cod. proc. pen. - nel caso di dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come persona indagata - rileva solo la concreta situazione conoscibile ed apprezzabile al momento in cui le dichiarazioni siano rese, essendo, pertanto, irrilevante l'applicazione di eventuali scriminanti per le quali sia necessaria un'evidenza e, comunque, un grado di certezza raggiungibile solo a seguito di apposite indagini.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 46, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)