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Sez. 6, Sentenza n. 23035 del 30/03/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 229943 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Acquisto simulato di droga - Partecipazione di agente infiltrato alla fase esecutiva della consegna della merce - Speciale scriminante prevista dall'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 - Sussistenza - Antigiuridicità del fatto - Esclusione - Qualità di indiziato dell'agente - Esclusione - Piena capacità di testimoniare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229943-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, al medesimo è applicabile, anche per le attività strumentali precedenti e successive all'acquisto o comunque ad esso connesse, la speciale causa di giustificazione di cui agli artt. 97 e 98 del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente esclusione dell'antigiuridicità del fatto. Ne consegue che all'agente infiltrato, che abbia preso parte solo alla fase esecutiva della consegna della merce, finalizzata al sequestro della sostanza stupefacente e alla identificazione ed arresto dei trafficanti, avendo operato lecitamente, non è applicabile il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese, previsto dall'art. 63 cod. proc. pen., dovendo a detto soggetto essere invece riconosciuta la qualità sostanziale e processuale di testimone.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 98, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)