Sez. L, Sentenza n. 8908 del 04/06/2003 (Rv. 563887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli - Calcolo dell'indennità - Riferimento alle giornate agricole risultanti dagli elenchi di cui alla legge n. 322 del 1963 - Ambito di applicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In materia di attribuzione della indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, l'art. 14 del D.L. 22.12.1981, n.791, convertito con modificazioni in legge 26.2.1982, n.54, che prevede che ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24.12.1979, n.669 possa essere riconosciuto per il 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali commisurate al numero di giornate lavorate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5.3.1963, n. 322, si applica esclusivamente a quei lavoratori agricoli per i quali, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali, fossero rimasti applicabili in via transitoria, in forza dell'art. 1 della legge 5.3.1963, n.322 e dei successivi provvedimenti di proroga, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in vigore alla data del 25 giugno 1962, in base alla vigenza, nella relativa provincia alla stessa data, del sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro di coltura.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 669, Legge 05/03/1963 num. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)