Sez. L, Sentenza n. 2563 del 17/03/1994 (Rv. 485771 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere | Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata dei comuni ex art. 1 legge n. 198 del 1985 - Diritto alle prestazioni erogate dall'I.N.P.S. per l'anno 1986 - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere
Anche per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata dei comuni siti nelle aree di cui all'art. 1 della legge 13 maggio 1985 n. 198, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (disoccupazione, indennità di malattia e maternità) erogate dall'I.N.P.S. è riconosciuto per l'anno 1986 a condizione che abbiano effettuato nel 1985 almeno trenta giornate di lavoro agricolo, ivi comprese, peraltro, le giornate figurativamente attribuite dall'art. 6 della stessa legge e pari al numero di quelle effettivamente eseguite nel 1984.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 4 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 198 art. 6, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 2, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)