Sez. 2, Sentenza n. 1982 del 21/03/1983 (Rv. 426833 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA D'ACQUE - UTILIZZAZIONE DI UN'ACQUA PUBBLICA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - GIUDICE COMPETENTE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA D'ACQUE - UTILIZZAZIONE DI UN'ACQUA PUBBLICA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - GIUDICE COMPETENTE.*
A norma dell'art. 141, terzo comma, del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque pubbliche, la tutela possessoria invocata tra privati in ordine all'utilizzazione di un'acqua pubblica appartiene in primo grado alla cognizione del pretore ed in grado di appello alla Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche e non al tribunale ordinario, che di conseguenza deve dichiararsi funzionalmente incompetente. (V 4679/80, mass n 408492; (V 6329/79, mass n 403060; (V 2636/75, mass n 376597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)