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Sez. U, Sentenza n. 1539 del 12/02/1987 (Rv. 450965 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - AZIONI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450965-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - AZIONI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'improponibilità delle azioni possessorie, o di denuncia di nuova opera e di danno temuto, contemplata dall'art. 141 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 in tema di acque pubbliche, riguarda esclusivamente le domande che siano dirette ad incidere su Atti e provvedimenti resi dall'autorità amministrativa nell'Esercizio dei suoi poteri pubblicistici per la tutela e disciplina delle suddette acque. Tali azioni, pertanto, devono ritenersi proponibili (nonché devolute in primo grado al pretore, e, in appello, al tribunale delle acque pubbliche od al tribunale ordinario, a secondo che si tratti di materia inclusa o meno nella previsione dell'art. 140 del citato decreto), quando siano avanzate nei confronti di un privato e quando riguardino un'opera (nella specie, ponticello su corso d'acqua) che egli abbia effettuato in forza di un provvedimento amministrativo di natura meramente autorizzatoria, cioè attinente ad una valutazione di compatibilità dell'opera stessa, rivolta a soddisfare interessi propri dell'istante, con le finalità pubbliche connesse al regime delle acque. (V 1982/83, mass n 426833; (V 1154/76, mass n 379834; (V 728/63).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)