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Sez. 5, Sentenza n. 13576 del 04/06/2010 (Rv. 613354 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Uffici finanziari - Mancato o irregolare funzionamento a causa di eventi di carattere eccezionale - Decreti di proroga dei termini di decadenza - Termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Sospensione - Contrasto con i principi costituzionali della parità delle parti e del contraddittorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613354-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, i decreti di proroga dei termini di decadenza, in conseguenza del mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari a causa di eventi di carattere eccezionale, previsti dal combinato disposto di cui all'art. 1 del d.l. 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, ed all'art. 3 del medesimo d.l. n. 498 del 1961, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, producono l'effetto di sospendere il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, senza porsi in conflitto con i principi della parità delle parti e del contraddittorio di cui agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56 del 2009.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 3 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 25/10/1985 num. 592 art. 1 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)