Sez. 5, Sentenza n. 6269 del 13/03/2013 (Rv. 625458 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Irregolare funzionamento degli uffici finanziari - Proroga dei termini ex art. 1 della legge n. 592 del 1985 - Termine per proporre appello - Proroga fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di accertamento della durata dell'irregolare funzionamento - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, allorché il termine per proporre appello (nella specie, avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale), venga a scadere durante un periodo di irregolare funzionamento degli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, lo stesso è da intendersi prorogato fino al decimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di accertamento della durata complessiva di detto periodo, di cui all'art. 3 della medesima legge n. 592 del 1985.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 25/10/1985 num. 592 art. 1 CORTE COST., Legge 25/10/1985 num. 592 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)