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Sez. 1, Sentenza n. 341 del 16/02/1963 (Rv. 260445 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1963-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260445-01

PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e pertanto il relativo convincimento si sottrae ad ogni Sindacato di legittimita, se immune da vizi logici ed errori giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)