Sez. 1, Sentenza n. 341 del 16/02/1963 (Rv. 260445 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e pertanto il relativo convincimento si sottrae ad ogni Sindacato di legittimita, se immune da vizi logici ed errori giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)