Sez. 2, Sentenza n. 3563 del 18/10/1976 (Rv. 382317 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - VIZIO DI MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA -INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - VIZIO DI MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA -INSUSSISTENZA.*
I vizi di contraddittorieta e di insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze processuali non sussistono se la valutazione delle prove e eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche spetta al giudice del merito scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, o dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (V 2424/70, mass n 348672; (V 341/63, mass n 260445).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)