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Sez. 2, Sentenza n. 3563 del 18/10/1976 (Rv. 382317 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - VIZIO DI MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA -INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382317-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - VIZIO DI MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA -INSUSSISTENZA.*

I vizi di contraddittorieta e di insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze processuali non sussistono se la valutazione delle prove e eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche spetta al giudice del merito scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, o dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (V 2424/70, mass n 348672; (V 341/63, mass n 260445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)