Sez. 2, Sentenza n. 2960 del 21/12/1966 (Rv. 325571 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - ORDINANZA DI RINVIO AD ALTRA UDIENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE NON COSTITUITO - NULLITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - ORDINANZA DI RINVIO AD ALTRA UDIENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE NON COSTITUITO - NULLITA.*
Ai fini della dichiarazione di improcedibilita dell'appello, e da ritenersi irrituale, e quindi nulla, la comunicazione della nuova udienza istruttoria, prescritta dall'art.348 cod. proc. civ., fatta al procuratore non costituito dell'appellante, anziche personalmente a quest'ultimo. (Conf.434-65' 2290-64). *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)