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Sez. 3, Sentenza n. 82 del 12/01/1976 (Rv. 378708 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - COMUNICAZIONI DELLA NUOVA UDIENZA ISTRUTTORIA - AL PROCURATORE DELL'APPELLANTE - NULLITA - ALLA PARTE AL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1976-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378708-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - COMUNICAZIONI DELLA NUOVA UDIENZA ISTRUTTORIA - AL PROCURATORE DELL'APPELLANTE - NULLITA - ALLA PARTE AL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITA.*

Ai fini della dichiarazione di improcedibilita dell'appello e da ritenersi irrituale e quindi nulla la comunicazione della nuova udienza istruttoria, prescritta dall'art 348 cod proc civ, fatta al procuratore dell'appellante anziche personalmente a quest'ultimo. A tali effetti, peraltro, e valida la comunicazione fatta alla parte, al domicilio eletto presso il procuratore, ai sensi dell'art 141 cod proc civ, giacche va considerata fatta alla parte, presso il procuratore domiciliatario, e non al procuratore medesimo. (V 2960/66, mass n 325571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)