Sez. L, Sentenza n. 4536 del 10/04/2000 (Rv. 535537 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Ente minerario siciliano - Rapporti di lavoro - Anticipata risoluzione - Indennità di prepensionamento - Computo - Criteri - Indennità di missione - Inclusione.
SICILIA - MINIERE - IN GENERE
Ai fini del calcolo dell'indennità mensile di prepensionamento per i dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975 n. 42, nel testo modificato dalla legislazione successiva, devono essere computati nella retribuzione da porre a base dell'indennità tutti i compensi corrisposti ai dipendenti, con la sola esclusione di quelli espressamente considerati dalla citata disposizione, la cui elencazione è da ritenersi tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva od analogica; pertanto, in tale computo deve essere compresa l'indennità di missione, avente funzione compensativa del disagio derivante dall'esecuzione della prestazione fuori dalla sede aziendale e quindi natura retributiva, a nulla rilevando che la suddetta indennità non fosse sempre presente nella retribuzione mensile dei lavoratori interessati, posto che il legislatore regionale, con l'art. 10 della legge 10 agosto 1984 n. 46 (aggiuntivo di un comma nell'art. 6 della legge n. 42 del 1975), ha attribuito a questi ultimi la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per calcolare la retribuzione globale da utilizzare per la determinazione dell'indennità di prepensionamento.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1984 num. 46 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)