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Sez. U, Sentenza n. 11030 del 18/10/1991 (Rv. 474280 - 01)

Sicilia - Miniere - In genere | Ente Minerario Siciliano - Rapporto di lavoro - Anticipata risoluzione - Indennità ex art. 6 legge regionale 6 giugno 1975 n. 42 - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 1991-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474280-01

Sicilia - Miniere - In genere

La "retribuzione globale di fatto", da prendersi a base per il computo dell'indennità accordata ai dipendenti dell'Ente Minerario dall'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975 n. 42 (in relazione all'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro), include, con le sole eccezioni espressamente contemplate, i compensi retributivi fissati con contratti collettivi, e, quindi, anche quelli previsti da accordi sindacali aziendali (nella specie, cosiddetto "compenso sparo").

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)