Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 17/06/1992 (Rv. 477802 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Espropriazione ex legge n. 865 del 1971 - Espropriato - Giusto indennizzo - Domanda - Giudice competente - Corte d'Appello - Stima dell'U.T.E. o della Commissione Provinciale - Mancanza - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere
In tema di espropriazione per pubblica utilità secondo le norme della legge 22 ottobre 1974 n. 865, nel caso in cui l'espropriato intenda chiedere il giusto indennizzo per i terreni espropriati, deve proporre la relativa domanda giudiziale alla Corte d'Appello competente per territorio a norma dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, ancorché manchi la stima dell'U.T.E. o della Commissione Provinciale, giacché tale circostanza può incidere sulla valutazione della fondatezza della domanda, ma non sulla competenza del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)