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Sez. 1, Sentenza n. 10617 del 26/10/1998 (Rv. 520090 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Conguaglio - Domanda - Competenza - Esclusiva - Della Corte di Appello - Pronuncia del tribunale (erroneamente ritenuto competente) in primo grado e della Corte di Appello in sede di gravame - Conseguenze - Legittimità del procedimento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520090-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il criterio determinativo della competenza a conoscere della richiesta di corresponsione della indennità di esproprio si fonda, in via esclusiva, sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione, così che, anche nella ipotesi di domanda giudiziale di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base a criteri (ex legge 385/80) successivamente dichiarati incostituzionali, la competenza spetta, in unico grado, alla Corte di Appello. La legittimità del procedimento giurisdizionale "de quo" non è, peraltro, esclusa se la Corte di appello, anziché in unico grado, abbia conosciuto della controversia (e si sia pronunciata) non in unico grado bensì in sede di gravame avverso la sentenza emessa in primo grado dal tribunale (erroneamente) adito e (erroneamente) ritenuto dalla corte stessa competente, attesa la natura interamente sostitutiva della pronuncia resa in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)