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Sez. L, Sentenza n. 22110 del 19/10/2009 (Rv. 625076 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza - Disciplina ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Assenza o tardiva presentazione del ricorso amministrativo - Conseguenze - Diritto ai ratei della prestazione pregressi - Estinzione.
Stato
decisa il 2009-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625076-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo sostituito dal d.l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con conseguente assorbimento della previsione di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 103 del 1991, conv. nella legge n. 166 del 1991, nella parte in cui stabilisce che "in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)