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Sez. L, Sentenza n. 3761 del 14/02/2008 (Rv. 602263 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza - Disciplina "ex" art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Mancanza di provvedimento esplicito dell'ente previdenziale sulla domanda amministrativa - Impedimento del decorso del termine di decadenza - Esclusione - Conseguenze - Diritto ai ratei della prestazione per i quali il termine sia decorso - Estinzione - Diritto alla prestazione - Mantenimento.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602263-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 438 del 1991, e dal d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 439 del 1992), che individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia del decorso del termine decadenziale, stabilisce altresì che, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei; pertanto, verificatasi la decadenza dal diritto ai ratei scaduti prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, è nondimeno conservato il diritto ai ratei maturati nello stesso triennio.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)