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Sez. 3, Sentenza n. 2934 del 04/07/1996 Cc. (dep. 01/10/1996) Rv. 206407 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Sequestro probatorio - Eseguito dalla polizia delegata in quantità eccedentarie e illegittime - Impugnabilità al Tribunale del riesame - Esclusione - Mezzi consentiti.
Stato
decisa il 1996-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206407-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME

Secondo l'espressa previsione dell'art. 257 cod. proc. pen., impugnabile al tribunale del riesame non è l'esecuzione del sequestro probatorio ma il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone. Pertanto, chi lamenti che la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedentarie e illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, può chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del Pubblico Ministero può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., non può, invece, avanzare direttamente istanza di riesame davanti all'apposito tribunale, giacché nessuna norma lo prevede.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)