Sez. 6, Sentenza n. 1896 del 08/05/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 209311 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Sequestro probatorio - Eseguito dalla polizia su cose ulteriori rispetto a quelle indicate nel decreto del pubblico ministero - Esperibilità del riesame - Esclusione - Necessità che il sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria sia sottoposto a convalida - Sussistenza - Esperibilità del riesame avverso il provvedimento di convalida - Sussistenza - Ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia provveduto alla convalida - Richiesta di restituzione delle cose eccedenti quelle indicate nel decreto di sequestro - Legittimità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
Oggetto del riesame previsto dall'art. 257 c.p.p. non è l'esecuzione del sequestro ma il decreto del pubblico ministero che lo dispone. Pertanto, qualora la polizia giudiziaria, nell'attività delegata di esecuzione del provvedimento, sequestri anche cose ulteriori rispetto a quelle desumibili dal decreto del pubblico ministero, in effetti essa opera, relativamente a dette cose, fuori della attività delegata, e quindi di propria iniziativa, ex art. 354 cod. proc. pen., per quanto contestualmente alla esecuzione del decreto del pubblico ministero. In tale ipotesi occorre che il sequestro sulle cose eccedenti il decreto del pubblico ministero sia convalidato, a norma dell'art. 355 cod. proc. pen.; provvedimento sottoponibile al riesame in base al comma terzo di detto articolo. Qualora, invece, il pubblico ministero non intenda procedere a convalida, dovrà essere dal medesimo disposta la restituzione di dette cose e, in difetto, potrà essere presentata in tal senso richiesta da parte dell'interessato, il quale ha inoltre facoltà di proporre opposizione al giudice contro il provvedimento negativo del pubblico ministero, a norma dell'art. 263 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)