Sez. 1, Sentenza n. 9555 del 16/09/1993 (Rv. 483769 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - In genere | Domanda dichiarata inammissibile per ragioni processuali ed in subordine infondata - Ricorso per cassazione - Accoglimento avverso la declaratoria di inammissibilità - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - In genere
Nel caso in cui la parte soccombente - la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali e, in via subordinata, infondata - abbia impugnato per cassazione entrambe le statuizioni, l'accoglimento, da parte del giudice di legittimità, dell'impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità comporta l'inammissibilità dell'ulteriore impugnazione per il merito per carenza del relativo interesse, atteso che, stante il rinvio al giudice del merito conseguente all'annullamento della pronuncia di inammissibilità e l'improduttività di effetti giuridici di quella subordinata di infondatezza, il ricorrente non vede in alcun modo pregiudicate le sue ragioni, che può liberamente riproporre nel giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)