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Sez. 3, Sentenza n. 2749 del 09/03/1995 (Rv. 491025 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO | Dichiarazione di inammissibilità di uno dei motivi di appello - Omessa impugnazione in Cassazione del relativo capo della sentenza - Formazione del giudicato - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491025-01

COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO

Quando il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo, erroneamente, privo di specificità, e ne abbia evidenziato anche, per mera completezza di esposizione, la eventuale infondatezza, il ricorrente per Cassazione contro tale sentenza ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 cod. proc. civ.. Pertanto, se in sede di legittimità il ricorrente, senza alcuna specifica censura in ordine alla predetta statuizione, denunzi per violazione di legge o insufficiente motivazione le ulteriori argomentazioni della sentenza d'appello rafforzative di quella costituente la premessa logica della decisione (giuridicamente irrilevanti al fine della censurabilità quando l'argomentazione rafforzata sia, di per se, sufficiente a giustificare la pronunzia adottata) il giudicato formatosi sulla sentenza d'appello nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di gravame, rende inammissibili le censure preestese in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)