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Sez. 1, Sentenza n. 8169 del 02/04/2010 (Rv. 612400 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Accertamento - Fallimento - Dichiarazione tardiva di credito - Riferimento al tempo intercorso tra l'istanza ex art. 101 della legge fall. e l'ammissione del credito - Necessità.
Stato
decisa il 2010-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612400-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, la durata del procedimento di insinuazione tardiva va determinata avendo riguardo al tempo intercorso tra la proposizione dell'istanza ex art. 101 della legge fall., con cui il creditore diventa parte della procedura, ed il provvedimento di ammissione del credito (nella specie, emesso dal giudice delegato), non potendosi cumulare con tale periodo quello precedente di svolgimento della procedura concorsuale, al quale il creditore è rimasto estraneo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)