Sez. 1, Sentenza n. 950 del 17/01/2011 (Rv. 616478 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Irragionevole durata di procedimento fallimentare - Accertamento - Criteri - Esame analitico - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti fallimentari, con accertamento distintamente riferito alla fase prefallimentare, volta alla dichiarazione di fallimento ed a quella fallimentare, volta alla realizzazione dell'esecuzione concorsuale; per quest'ultima, il "dies a quo" coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento ed il "dies ad quem" con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo o, in difetto, la sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento. Stabilendo l'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 che, nell'accertare la violazione, il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari sub-procedimenti o di altre evenienze processuali, è necessario accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub-procedimenti, se - in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti - la durata di ciascun sub-procedimento sia stata ragionevole o meno e nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell'apparato giudiziario.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)