Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 03)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Stato passivo fallimentare - Contestazione di credito attinente a convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A. - Questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. - Conseguenze - Valutazione del credito come condizionale da parte degli organi del fallimento - Necessità - Ammissione con riserva da sciogliersi all'esito del giudizio amministrativo - Legittimità - Intervenuta rimessione della questione di giurisdizione alle sezioni unite della Cassazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - In genere. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In caso di insinuazione allo stato passivo fallimentare di un credito - attinente ad una convenzione di bonifica e trasferimento di aree alla P.A. - che sia contestato nella sua esistenza,
liquidità ed esigibilità, e per il quale sussistano questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, con conseguente sua ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui della questione di giurisdizione vengano "medio tempore" investite le Sezioni Unite della S.C. (Fattispecie in tema di insinuazione al passivo del credito del Comune relativo al controvalore delle opere di bonifica di un terreno oggetto di un accordo contrattuale concluso dall'ente pubblico con la società costruttrice in seguito fallita, con convenzione riconducibile alla tipologia degli accordi di cui all'art. 11 della l. n. 241 del 1990).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)