diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 4508 del 20/02/2024 (Rv. 670365-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Fallimento - Crediti rientranti nella cognizione di giudici speciali - In particolare giudice tributario - Accertamento da parte di quest'ultimo - Anche a seguito di dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Interruzione in caso di pendenza al momento della dichiarazione di fallimento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670365-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non già l'improcedibilità - del relativo processo.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 143 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)