Sez. 1, Sentenza n. 4713 del 17/04/1992 (Rv. 476864 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - In genere | Amministrazione comunale - Creditore - Tutela del proprio credito - Azione - Esperibilità dinanzi al giudice del "forum contractus" - Ammissibilità - Eccezione di incompetenza del convenuto - Circostanze determinanti la stessa - Prova - Onere del convenuto.
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - In genere
Il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta, previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il "forum solutionis", che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il "forum contractus", nel quale l'obbligazione è sorta; mentre, ove l'ente convenuto intenda contestare che il contratto si sia perfezionato nel luogo rientrante nella competenza territoriale del giudice adito, deve provare le circostanze di fatto determinanti la incompetenza per territorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)