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Sez. 3, Sentenza n. 8845 del 12/08/1995 (Rv. 493660 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD PROCESSUM" | Debiti dei disciolti enti ospedalieri - Pagamento - Controversia relativa - Legittimazione processuale passiva del Comune - Sussistenza - Sopravvenienza del D.L. n. 382 del 1987 e del decreto legislativo n. 502 del 1992 - Incidenza sulla legittimazione processuale del comune - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493660-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD PROCESSUM"

In tema di adempimento dei debiti dei disciolti enti ospedalieri, non incide sulla legittimazione processuale del Comune convenuto in giudizio per il pagamento in forza dell'art. 66 legge n. 833/78, in quanto soggetto passivo delle pregresse posizioni debitorie di detti Enti soppressi, né lo "ius superveniens" di cui al D.L. n. 382/87, conv. in legge n. 456/87, che ha attribuito alle Regioni il compito di estinguere i predetti debiti, né la "novella" di cui al decreto leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502, attuativa della legge-delega al Governo sul riordino della materia sanitaria (legge 23 ottobre 1992 n. 421) che ha espressamente trasferito al patrimonio delle U.S.L. tutti i rapporti ad essa inerenti, già in pertinenza dei Comuni, in quanto relativi ad Enti sanitari soppressi. Il principio della continuazione del processo tra le parti originarie, allorché sia trasferito il diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.), determina, infatti, la non influenza rispetto ai termini della controversia delle vicende attinenti a posizioni giuridiche attive e passive successive all'inizio della controversia stessa che prosegue tra le parti individuate dalla loro originaria posizione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1978 num. 382 art. 12, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)