Sez. 2 - , Ordinanza n. 27094 del 06/10/2021 (Rv. 662358 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di sub-fornitura – Nullità per difetto di forma – Estensione dell’art. 2, comma 1, l. n. 192 del 1998 – Sussistenza – Conseguenze – Diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni effettuate - Risarcimento per le spese sostenute – Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il contratto di subfornitura, ancorché nullo perché stipulato in assenza di forma scritta, fa insorgere comunque, in capo al subfornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 192 del 1998, il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite; il risarcimento delle spese sostenute, invece, è subordinato alla buona fede nell'esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 18/06/1998 num. 192 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)