Sez. 2 - , Sentenza n. 20975 del 08/09/2017 (Rv. 645551 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Contratto di subfornitura concluso anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 192 del 1998 - Controversia insorta successivamente alla l. n. 192 del 1998 - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato esperimento - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In tema di subfornitura, le controversie insorte successivamente all'entrata in vigore della l. n. 192 del 1998, ancorché relative a contratti conclusi anteriormente alla stessa, sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 10 della l. medesima, il cui esperimento, tuttavia, in difetto di espressa previsione legislativa, non è configurabile quale condizione di procedibilità o ammissibilità della domanda, non essendo l'art. 10 cit. suscettibile di interpretazione estensiva, né potendosi invocare, in via analogica, il disposto di cui agli artt. 412 bis c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente) o 443 c.p.c., atteso che le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 18/06/1998 num. 192 art. 10, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)