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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 159 del 1989

Decisione
decisa il 1989-03-08, depositata il 1989-03-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:159
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 24489

  • Responsabilità civile dei magistrati
  • Provvedimenti collegiali del giudice civile
  • Verbalizzazione obbligatoria
  • Lamentata compromissione del buon andamento dell'attività degli organi giudiziari
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"", con la sent. n. 18 del 1989.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 24490

  • Responsabilità civuile dei magistrati
  • Provvedimenti collegiali del giudice civile
  • Verbalizzazione obbligatoria
  • Segreto della camera di consiglio
  • Ritenuta violazione
  • Asserita disparità di trattamento tra organi giudiziari e organi amministrativi e legislativi
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, riguardando profili già esaminati con sentenza di rigetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli art. 3, 101 e 104 Cost., nella parte in cui prevede la verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da alcuno dei componenti del collegio.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, aggiunto all'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promossi con tre ordinanze emesse dal Tribunale di Roma il 12, 10 e 2 maggio 1988, rispettivamente iscritte ai nn. 681, 721 e 722 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con tre ordinanze d'identico contenuto, emesse in data 2 maggio 1988 (R.O. n. 722 del 1988), 10 maggio 1988 (R.O. n. 721 del 1988) e 12 maggio 1988 (R.O. n. 681 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117; che il giudice a quo ha dedotto che tale articolo, prevedendo la verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da alcuno dei componenti del collegio, violerebbe gli artt. 3, 97, 101 e 104 della Costituzione, in quanto: a) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza; b) con detta verbalizzazione obbligatoria sarebbe stata introdotta un'irragionevole differenza di trattamento tra organi giudiziari e organi amministrativi e legislativi; c) la verbalizzazione anzidetta intralcerebbe l'attività degli organi giudiziari in maniera tale da comprometterne il buon andamento;
punto 2
Considerato che la questione è identica a quella già decisa con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte l'ha dichiarata non fondata in relazione ai profili attinenti alla dedotta violazione degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, mentre ha dichiarato illegittimi, perché in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il primo e il secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"; che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale", con la sentenza n. 18 del 1989; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze