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Sez. 3, Ordinanza n. 505 del 11/12/1995 Ud. (dep. 17/01/1996) Rv. 203451 - 01

Impugnazioni - Appello - Casi | Erronea applicazione della sola ammenda per un reato punito congiuntamente con arresto e ammenda - Appellabilità e non ricorribilità della sentenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203451-01

Impugnazioni - Appello - Casi

L'erronea applicazione della sola pena dell'ammenda per un reato punito, invece, congiuntamente con arresto e ammenda non rende la sentenza inappellabile, dovendo il disposto dell'art. 593, terzo comma cod. proc. pen. (che prevede l'inappellabilità delle "sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda") intendersi riferito alle contravvenzioni, per le quali, è prevista la sola pena pecuniaria o quella alternativa (arresto o ammenda).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)