Sez. 6, Ordinanza n. 1644 del 02/12/2002 Ud. (dep. 15/01/2003) Rv. 223280 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Erronea applicazione della sola pena pecuniaria per un reato punito con pena congiunta - Qualificazione del ricorso per cassazione come appello - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
Deve essere qualificato come appello - con conseguente trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., alla competente Corte di merito - il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale sia stata erroneamente irrogata la sola pena pecuniaria per un reato per il quale sia prevista congiuntamente anche quella detentiva, e ciò in quanto un errore del giudice non può mutare il regime delle impugnazioni che, per i reati sanzionati con pena congiunta, prescrive il doppio grado di giudizio di merito (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)