Sez. 2 - , Ordinanza n. 20523 del 29/09/2020 (Rv. 659178 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Sanzioni amministrative in materia di tariffa di igiene ambientale irrogate dal Comune - Competenza alla emissione della relativa ordinanza-ingiunzione - Dirigente del Comune - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di sanzioni amministrative irrogate da un Comune per la mancata comunicazione, nel termine fissato dal relativo regolamento, dell'avvenuta iscrizione nella propria anagrafe, ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale, l'emissione della relativa ordinanza ingiunzione rientra tra i compiti dei dirigenti di tale ente, ex art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, competenti per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, ex artt. 97 e 108 del medesimo d.lgs. n. 267.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)