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Sez. 2, Sentenza n. 13516 del 27/07/2012 (Rv. 623573 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Competenza ad irrogare sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità - Attività di gestione e attività di governo - Sussistenza - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 107 del 2000.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623573-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

In tema di emissione di ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, in coerenza con il principio di distinzione tra attività di gestione e attività di governo, è devoluta ai dirigenti degli enti locali, spettando agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza ingiunzione impugnata legittimamente emanata dal competente dirigente dell'Ufficio autonomo igiene e sanità del Comune).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)