Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 09/03/2001 (Rv. 544619 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Distintività - Funzione - Contenuto - Individuazione del produttore - Esclusione - Contitolarità del marchio - Rilevanza all'esterno - Esclusione - Fattispecie in tema di rifiuto di concertazione da parte del contitolare.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
In materia di marchi, la distintività deve essere intesa come capacità di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno, mentre è estranea al nucleo della funzione del marchio la capacità di indicare il produttore; pertanto, il rifiuto del contitolare del marchio di concertare l'uso comune non compromette di per sè la funzione distintiva del marchio e, seppur può rendere impossibili adeguate condotte a tutela della distintività, ciò non può ritenersi conseguente al solo fatto che il consumatore ignora l'esistenza di una contitolarità anziché di una titolarità unica (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di decadenza, per rifiuto di concertazione, proposta nei confronti del contitolare di un marchio in comunione con utilizzazione distinta per zone geografiche).
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 CORTE COST., Legge 21/06/1942 num. 929 art. 11 CORTE COST., Legge 21/06/1942 num. 929 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)