Sez. 1, Sentenza n. 14684 del 25/06/2007 (Rv. 597340 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Distintività - Nozione - Individuazione del produttore - Esclusione - Conseguenze - Aggiunta di altri segni distintivi - Rilevanza ai fini della contraffazione - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
In tema di marchi, la distintività del segno dev'essere intesa come idoneità ad individuare un prodotto rispetto ad un altro, mentre è estranea alla funzione del marchio la capacità d'indicare il produttore: l'azione di contraffazione mira infatti a tutelare la distintività insita nel collegamento che si crea tra segno e prodotto, a prescindere dalla circostanza che altri, nel farne uso, contrassegnino quel prodotto con altri segni distintivi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 11, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)