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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1978, causa 35/78

Decisione
decisa il 1978-12-14
ECLI
ECLI:EU:C:1978:232

Epigrafe

Nel procedimento 35/78 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente fra N. G. J. SCHOUTEN B.V., Giessen, e HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN (ente pubblico per l'organizzazione delle attività economiche nel settore dei prodotti agricoli), domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1976, n. 1356, «relativo agli importi compensativi monetari e agli importi differenziali applicabili in funzione dell'andamento della sterlina britannica e della sterlina irlandese» (GU n. L 153, pag. 39), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens De Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU n. L 114, pag. 4), all'art. 2, n. 1, dispone quanto segue:
paragrafo 2
«Per i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento, gli importi compensativi sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi: a) per gli Stati membri le cui monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, la percentuale che rappresenta lo scarto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune e il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale; b) per gli Stati membri che non rientrano tra quelli di cui al punto a), la media delle percentuali che rappresenta lo scarto tra il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato, e la parità ufficiale o, in caso di non osservanza di tale parità, il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a) e il corso di cambio in contanti per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui al punto a), constatato durante un periodo da determinare».
paragrafo 3
L'art. 3 del regolamento n. 974/71 stabilisce che:
paragrafo 4
«Se il divario di cui all'art. 2, paragrafo 1, si scosta di almeno un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente, la Commissione modifica gli importi di compensazione in base alla variazione del divario».
paragrafo 5
Dando attuazione al regolamento n. 974/71, il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380 (GU n. L 139, pag. 37) dispone, all'art. 2, che:
paragrafo 6
«Il periodo di cui all'art. 1, paragrafo 1 bis, 2o comma, all'art. 2, paragrafo 1, lett. b), secondo trattino, e all'art. 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva».
paragrafo 7
L'art. 3 del regolamento n. 1380/75 stabilisce che:
paragrafo 8
«I tassi di cambio in contanti rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono: … c) per quanto concerne la sterlina irlandese e la sterlina inglese: i tassi medi rilevati ogni giorno feriale a mezzogiorno sui mercati dei cambi dei due Stati membri interessati».
paragrafo 9
Nel periodo dal 2 all'8 giugno 1976 incluso, la sterlina irlandese e la sterlina inglese costituivano oggetto di movimenti speculativi. La Commissione riteneva, perciò, che i tassi rilevati durante il suddetto periodo non potevano essere considerati rappresentativi. Poiché, inoltre, i tassi stessi si erano in seguito ristabiliti in modo da eliminare lo scarto registrato nel suddetto periodo, alla Commissione era parso opportuno non tener conto del loro passato andamento e non modificare il livello degli importi compensativi monetari fino ad allora vigenti.
paragrafo 10
La Commissione adottava quindi il regolamento n. 1356/76, il cui art. 1 recita:
paragrafo 11
«In deroga all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2300/73 e all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1380/75, gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali e gli importi compensativi monetari determinati in funzione dell'andamento della sterlina britannica e di quella irlandese, applicabili dal 7 giugno 1976, restano in vigore durante il periodo che inizia il 14 giugno 1976».
paragrafo 12
Sulla proposta di regolamento n. 1356/76, in merito alla quale, a norma dell'art. 6 del regolamento n. 974/71, era stato richiesto il parere dei comitati di gestione dei prodotti agricoli considerati, non era stato possibile raggiungere la maggioranza necessaria ai sensi dell'art. 26 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281, pag. 1).
paragrafo 13
Basandosi sul regolamento n. 1356/76, lo Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, con circolare 10 giugno 1976, segnalava agli «interessati» — fra cui la ditta Schouten, che esercita la propria attività nel campo dell'esportazione di cereali — che gli importi compensativi monetari da esso dovuti per gli scambi commerciali col Regno Unito non sarebbero stati modificati, a decorrere dal 14 giugno 1976, in base alla media dei tassi di cambio in contanti registrati sul mercato valutario nel periodo dal 2 all'8 giugno 1976 incluso, ma sarebbero invece rimasti provvisoriamente invariati.
paragrafo 14
Con ordinanza 10 marzo 1978, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, giudice adito dalla Schouten con un ricorso contro il provvedimento dello Hoofdproduktschap, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 15
«1. Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1356/76 sia contrario agli artt. 1, 2, 2 bis, 3, 6 o 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 e/o al regolamento (CEE) della Commissione n. 1380/75, o ad altre norme comunitarie vincolanti. Se, in caso di soluzione affermativa della questione, detto regolamento vada quindi ritenuto invalido. 2. Se la modifica della disciplina in vigore per la concessione di importi compensativi monetari, modifica contenuta nel regolamento (CEE) n. 1356/76, sia di per sè, o a causa della sua repentinità, o ancora a causa del fatto che essa concerneva esclusivamente le sterline inglese ed irlandese, contraria ad un principio fondamentale del Trattato, che è quello della certezza del diritto, oppure ad un altro principio fondamentale, che è quello della uguaglianza dinanzi alla legge. Se, in caso di soluzione affermativa della questione, il regolamento vada quindi ritenuto invalido. 3. Se si debba affermare che nell'emanare il regolamento (CEE) n. 1356/76 la Commissione ha agito arbitrariamente o quanto meno ha esposto gli operatori commerciali a decisioni arbitrarie, abusando così delle proprie competenze. Se, in caso di soluzione affermativa della questione, il regolamento vada quindi ritenuto invalido. 4. Se una corretta interpretazione dell'art. 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75, implichi che, qualora il Comitato di gestione si sia pronunziato a favore d'un progetto di provvedimento sottoposto al suo esame con una maggioranza inferiore a 41 voti, la Commissione non è tenuta a portare il provvedimento a conoscenza del Consiglio. Qualora la questione vada risolta in senso negativo, se il regolamento (CEE) n. 1356/76, non essendo stato portato a conoscenza del Consiglio, sia di conseguenza invalido».
paragrafo 16
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 14 marzo 1978.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della ditta Schouten

paragrafo 1
Il regolamento n. 1356/76 implica una deroga non soltanto a quanto disposto dal regolamento n. 1380/75, ma anche e soprattutto alle norme del regolamento n. 974/71 e, in particolare, all'art. 2, n. 1 (periodo da determinare) e all'art. 3 dello stesso, deroga che non trova alcun fondamento nel regolamento n. 974/71. Poiché quest'ultimo è un regolamento del Consiglio, la Commissione non può derogarvi con un proprio atto. L'art. 6 del regolamento n. 974/71 non autorizza affatto la deroga in questione.
paragrafo 2
Col regolamento n. 1356/76 viene esclusa l'applicazione del sistema dei regolamenti nn. 974/71 e 1380/75, a causa dell'esistenza di movimenti speculativi riguardanti le sterline inglese e irlandese, mentre il regolamento n. 974/71 è stato per l'appunto emanato al fine di proteggere il mercato agricolo in quanto, per motivi attinenti alla speculazione, taluni paesi avevano ampliato i margini di oscillazione dei tassi di cambio della propria moneta e, di conseguenza, il mercato agricolo poteva essere minacciato.
paragrafo 3
Il regolamento n. 1356/76 viola il principio della certezza del diritto. Il sistema degli importi compensativi monetari esonera, infatti, i commercianti di cereali dalla necessità di premunirsi contro qualsiasi rischio di movimenti speculativi. D'altra parte, non si deve perdere di vista il fatto che non sono questi commercianti a determinare i tassi di cambio o a provocare speculazioni. Essi hanno calcolato, in base alla percentuale di oscillazione durante il periodo di riferimento compreso fra il 2 e l'8 giugno 1976 incluso, gli importi compensativi monetari da applicare agli scambi commerciali col Regno Unito a decorrere dal 14 giugno 1976 e ne hanno tenuto conto nelle loro operazioni. È in tale contesto che si può parlare di violazione della certezza del diritto.
paragrafo 4
Inoltre, il regolamento n. 1356/76 è in contrasto col sistema dei regolamenti nn. 974/71 e 1380/75 unicamente per quanto riguarda le sterline inglese e irlandese, e non riguardo alle altre monete. I commercianti di cereali che esportano in Italia o in Francia non subiscono quindi alcun danno, dal che deriva la violazione del principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge.
paragrafo 5
L'esistenza di movimenti speculativi può essere accertata solo in un secondo momento, di guisa che, considerato il modo in cui funziona il sistema degli importi compensativi, i commercianti ne risentono sempre dopo un certo tempo. Qualora fosse lecito emanare atti come il regolamento n. 1356/76, detti commercianti sarebbero costantemente esposti al rischio che, in qualsiasi momento, fissato arbitrariamente, in base a criteri arbitrari, non prestabiliti, venga sospesa l'applicazione del sistema instaurato coi regolamenti nn. 974/71 e 1380/75.
paragrafo 6
La ditta Schouten sostiene quindi che le prime tre questioni pregiudiziali vanno risolte in senso affermativo e che, pertanto, il regolamento n. 1356/76 è invalido o, quanto meno, va disapplicato.
paragrafo 7
Essa presume che il College van Beroep si chieda se l'art. 26 del regolamento n. 2727/75 non vada inteso nel senso che, qualora il comitato di gestione non si sia pronunciato a maggioranza di 41 voti a favore o contro un dato provvedimento, debba ritenersi che il parere sia negativo, nel qual caso la Commissione è tenuta a comunicare il provvedimento al Consiglio. A suo avviso, la suddetta norma deve interpretarsi nel senso indicato. Nella fattispecie, non essendo stato espresso alcun parere, il Consiglio avrebbe perciò dovuto ricevere comunicazione dei provvedimenti di cui trattasi.
paragrafo 8
La ditta Schouten sostiene quindi che la quarta questione pregiudiziale va risolta in senso negativo e che, pertanto, il regolamento n. 1356/76 è invalido o, quanto meno, va disapplicato.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › B — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La deroga apportata col regolamento n. 1356/76 riguarda il normale metodo di calcolo degli importi compensativi monetari, e in particolare il periodo di riferimento per la rilevazione dei tassi di cambio in contanti. Ora, il regolamento n. 974/71 non fornisce precisazioni, all'art. 2, n. 1. leu. b), secondo trattino, né in merito a detto periodo, né circa il metodo secondo cui vanno rilevati i suddetti tassi. Non si ha quindi alcuna deroga a tale disposizione. Quanto al regolamento n. 1380/75, esso contiene norme per la rilevazione dei tassi stessi. Il regolamento n. 1356/76, che mantiene in vigore gli importi compensativi monetari della settimana precedente — calcolati in base ad un periodo di riferimento precedente —, costituisce effettivamente una deroga al regolamento n. 1380/75. Tuttavia, deve ritenersi che la Commissione sia formalmente e sostanzialmente legittimata a stabilire deroghe al regolamento n. 1380/75. Sul piano formale, avendo il potere di fissare le modalità d'attuazione del regolamento n. 974/71, essa ha pure la facoltà di discostarsi, seguendo il medesimo procedimento, dalle norme da essa stessa fissate in precedenza. Sotto il profilo sostanziale, essa ha il diritto, anzi il dovere, di derogare al suddetto regolamento n. 1380/75, al fine di realizzare per quanto possibile gli obiettivi del regolamento n. 974/71, e cioè di evitare che situazioni d'instabilità monetaria, in cui il tasso di cambio reale si discosta dalla parità ufficiale, giungano a sconvolgere il sistema d'intervento e provochino perturbazioni degli scambi.
paragrafo 2
Il regolamento n. 1356/76 va per l'appunto considerato come un necessario provvedimento derogatorio nel senso suddetto. L'applicazione dei tassi di cambio rilevati presso le borse irlandese e inglese durante il periodo 7-14 giugno 1976 avrebbe portato gli importi compensativi monetari ad un livello privo di qualsiasi rapporto col valore reale della sterlina irlandese e inglese, ed avrebbe in tal modo influito anche sul livello dei prezzi, che si sarebbero allontanati dal livello dei prezzi d'intervento. D'altro canto, nel periodo successivo — e fino all'agosto 1976 — i tassi di cambio in contanti della sterlina si sono mantenuti costantemente ad un livello abbastanza elevato, cosicché il ribasso intervenuto nella settimana dal 2 all'8 giugno va considerato come un fatto del tutto eccezionale.
paragrafo 3
La Commissione osserva quindi che non si può concludere nel senso dell'invalidità del regolamento n. 1356/76, né per incompatibilità con le norme richiamate nella questione pregiudiziale, né per incompatibilità con qualsiasi altra disposizione vincolante di diritto comunitario.
paragrafo 4
Quanto alla violazione del legittimo affidamento, la Commissione considera che la tutela di quest'ultimo costituisce un principio che può certamente essere rilevante nel caso di un'azione fondata sugli artt. 178 e 215 del Trattato ed intesa ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa di un illecito commesso dalla Comunità, ma che non può essere preso in considerazione qualora si tratti di stabilire se un dato atto comunitario sia nullo o invalido. Essa fa proprie le considerazioni svolte in proposito dall'avvocato generale Trabucchi nelle conclusioni presentate nella causa 47/75 (Racc. 1976, pag. 589): «… si può dubitare se la violazione di semplici aspettative sia atta a condurre, di per sé sola, all'annullamento o alla dichiarazione di invalidità di un atto».
paragrafo 5
La circostanza che il regolamento n. 1356/76 riguardi esclusivamente la sterlina irlandese e la sterlina inglese non costituisce affatto un argomento tale da consentire di concludere che sia stato violato il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge.
paragrafo 6
Il regolamento n. 1356/76 riguarda unicamente le due monete suddette in quanto esse sono state le sole a costituire oggetto di speculazioni. È invece il fatto di riservare lo stesso trattamento a monete diverse dalla sterlina irlandese e dalla sterlina inglese, e per le quali la situazione era obiettivamente diversa, che avrebbe portato ad una discriminazione.
paragrafo 7
La Commissione non ha affatto agito in modo arbitrario, adottando il regolamento n. 1356/76. Questo atto comunitario costituisce, al contrario, la prova di una politica scrupolosa e prudente da parte di un legislatore che reagisce tenendo conto delle circostanze particolari ed è in grado, all'occorrenza, di sospendere in parte le norme generali per l'attuazione di tale politica. Il legislatore comunitario ha quindi reagito in modo adeguato e preciso di fronte ad una situazione speciale.
paragrafo 8
Nel caso in cui il comitato di gestione non si sia pronunciato con la necessaria maggioranza di 41 voti, deve ritenersi che non sia stato espresso alcun parere. Non si può, quindi, affermare che il comitato abbia espresso parere non conforme al provvedimento adottato dalla Commissione e, stando così le cose, non vi era alcun obbligo di comunicare il provvedimento al Consiglio. Di conseguenza, dato che il comitato di gestione non aveva espresso parere negativo, la circostanza che il regolamento n. 1356/76 non sia stato sottoposto al Consiglio non può costituire un motivo d'invalidità di tale atto.
paragrafo 9
La Commissione propone che le questioni formulate dal College van Beroep vengano risolte nel senso che il loro esame non ha messo in luce alcun elemento tale da far concludere che il regolamento n. 1356/76 è invalido.
paragrafo 10
La ditta Schouten, rappresentata dall'avv. H. H. Kronenberg, del foro di Rotterdam, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 12 ottobre 1978.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 novembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 10 marzo 1978, pervenuta in cancelleria il 14 marzo successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni vertenti sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1976, n. 1356, «relativo agli importi compensativi monetari e agli importi differenziali applicabili in funzione dell'andamento della sterlina britannica e della sterlina irlandese» (GU n. L 153, pag. 39);
punto 2
le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento intentato da un esportatore olandese, ricorrente nella causa principale (in prosieguo «il ricorrente»), contro la decisione dello Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (ente pubblico per l'organizzazione delle attività economiche nel settore dei prodotti agricoli), convenuto nella causa principale (in prosieguo, «il convenuto»), decisione di cui il ricorrente veniva a conoscenza tramite una circolare del 10 giugno 1976 e secondo cui gli importi compensativi monetari che il convenuto avrebbe dovuto versare per gli scambi commerciali col Regno Unito non sarebbero stati modificati, a decorrere dal 14 giugno 1976, in base alla media dei tassi di cambio in contanti rilevati sul mercato valutario, nel periodo dal 2 all'8 giugno incluso, ma sarebbero invece rimasti provvisoriamente invariati.
punto 3
Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971 n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1), come successivamente modificato, fra l'altro dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746 (GU n. L 291, pag. 148), dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU n. L 50, pag. 1) e dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112, (GU n. L 114, pag. 4), dispone, all'art. 1, n. 1, che: «Se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale vigente il 12 maggio 1971, a) lo Stato membro la cui moneta si apprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione ed accorda all'esportazione, b) lo Stato membro la cui moneta si deprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione ed accorda all'importazione importi di compensazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 negli scambi con gli Stati membri e i paesi terzi»;
punto 4
fra i prodotti di cui al n. 2 dello stesso articolo figurano i «prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli»;
punto 5
l'art. 2, n. 1, dello stesso testo stabilisce che: «Per i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento, gli importi compensativi sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi: a) per gli Stati membri le cui monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, la percentuale che rappresenta lo scarto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune e il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale; b) per gli Stati membri che non rientrano tra quelli di cui al punto a), la media delle percentuali che rappresenta lo scarto tra il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato, e la parità ufficiale o, in caso di non osservanza di tale parità, il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a) e il corso di cambio in contanti per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui al punto a), constatato durante un periodo da determinare»;
punto 6
secondo l'art. 3 del regolamento n. 974/71, «Se il divario di cui all'art. 2, paragrafo 1, si scosta di almeno un punto dalla percentuale considerata per la fissazione del precedente, la Commissione modifica gli importi di compensazione in base alla variazione del divario»;
punto 7
dando attuazione al regolamento n. 974/71, il regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380 (GU n. L 139, pag. 37) dispone, all'art. 2, che il periodo di riferimento di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 974/71 va dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana successiva;
punto 8
l'art. 3 del regolamento n. 1380/75 stabilisce che: «I tassi di cambio in contanti rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono: … c) per quanto concerne la sterlina irlandese e la sterlina inglese: i tassi medi rilevati ogni giorno feriale a mezzogiorno sui mercati dei cambi dei due Stati membri interessati»;
punto 9
durante il periodo dal 2 all'8 giugno 1976 compreso, la sterlina irlandese e la sterlina inglese costituivano oggetto di movimenti speculativi, di guisa che lo scarto, per la suddetta settimana, si allontanava di 2,69 punti dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
punto 10
poiché, verso la fine della settimana, la situazione si era rapidamente normalizzata, alla Commissione sembrava opportuno non tener conto del recente andamento delle due monete considerate, e non modificare il livello degli importi compensativi monetari vigenti fino a quel momento;
punto 11
la Commissione adottava, perciò, il regolamento 11 giugno 1976, n. 1356, il quale stabilisce, all'art. 1, che: «In deroga … all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1380/75, gli elementi necessari per il calcolo degli … importi compensativi monetari determinati in. funzione dell'andamento della sterlina britannica e di quella irlandese, applicabili dal 7 giugno 1976, restano in vigore durante il periodo che inizia il 14 giugno 1976»;
punto 12
il College van Beroep voor het Bedrijfsleven dinanzi al quale il ricorrente ha impugnato la decisione del convenuto di non modificare, a decorrere dal 14 giugno 1976, gli importi compensativi monetari, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1356/76 sia contrario agli artt. 1, 2, 2 bis, 3, 6 o 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 e/o al regolamento (CEE) della Commissione n. 1380/75, o ad altre norme comunitarie vincolanti. Se, in caso di soluzione affermativa della questione, detto regolamento vada quindi ritenuto invalido. 2. Se la modifica della disciplina in vigore per la concessione di importi compensativi monetari, modifica contenuta nel regolamento (CEE) n. 1356/76, sia di per sè, o a causa della sua repentinità, o ancora a causa del fatto che essa concerneva esclusivamente le sterline inglese ed irlandese, contraria ad un principio fondamentale del Trattato, che è quello della certezza del diritto, oppure ad un altro principio fondamentale, che è quello della uguaglianza dinanzi alla legge. Se, in caso di soluzione affermativa della questione, il regolamento vada quindi ritenuto invalido. 3. Se si debba affermare che nell'emanare il regolamento (CEE) n. 1356/76 la Commissione ha agito arbitrariamente o quanto meno ha esposto gli operatori commerciali a decisioni arbitrane, abusando così delle proprie competenze. Se, in caso di soluzione affermativa della questione, il regolamento vada quindi ritenuto invalido. 4. Se una corretta interpretazione dell'art. 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75, implichi che, qualora il Comitato di gestione si sia pronunziato a favore di un progetto di provvedimento sottoposto al suo esame con una maggioranza inferiore a 41 voti, la Commissione non è tenuta a portare il provvedimento a conoscenza del Consiglio. Qualora la questione vada risolta in senso negativo, se il regolamento (CEE) n. 1356/76, non essendo stato portato a conoscenza del Consiglio, sia di conseguenza invalido».
punto 13
Il ricorrente esporta cereali dai Paesi Bassi nel Regno Unito, contro pagamento in sterline inglesi;
punto 14
a suo dire, il pagamento avviene molto spesso su documenti, poco prima della data dell'importazione;
punto 15
l'esportatore cerca di vendere, durante il periodo di riferimento definito all'art. 2 del regolamento della Commissione n. 1380/75, una quantità di sterline pari alla quota del prezzo di vendita corrispondente al prezzo d'intervento;
punto 16
in tal modo, un accorto esportatore riesce a premunirsi contro eventuali ribassi dei tassi di cambio della sterlina fra il periodo di riferimento e il periodo dell'esportazione;
punto 17
il regolamento n. 1356/76, il quale non fissa nuovi importi compensativi monetari per il periodo avente inizio il 14 giugno 1976, implicherebbe non soltanto una deroga a quanto disposto dal regolamento n. 1380/75, ma anche e soprattutto una deroga al regolamento n. 914/71 e, in particolare, all'art. 2, n. 1 (periodo da determinare), e all'art. 3 dello stesso;
punto 18
trattandosi, per quanto riguarda quest'ultimo regolamento, di un atto del Consiglio, la Commissione non avrebbe la facoltà di derogarvi;
punto 19
inoltre, il regolamto n. 1356/76 violerebbe il principio della certezza del diritto;
punto 20
secondo il ricorrente, gli esportatori avrebbero dovuto essere in grado, facendo affidamento sul sistema instaurato dal regolamento n. 974/71, di stabilire essi stessi, in base alla percentuale di oscillazione durante il periodo di riferimento compreso fra il 2 e l'8 giugno 1976 incluso, l'entità degli importi compensativi monetari che avrebbero dovuto applicarsi per gli scambi commerciali col Regno Unito a decorrere dal 14 giugno 1976, e di effettuare le proprie operazioni tenendo conto di tale entità;
punto 21
il regolamento n. 1356/76 sarebbe poi in contrasto col sistema contemplato dai regolamenti n. 974/71 e 1380/75 in quanto, dal momento ch'esso riguarda unicamente le sterline inglese e irlandese, e non le altre monete, i commercianti che esportano in Italia o in Francia non sarebbero danneggiati dalle sue disposizioni, il che si risolverebbe in una violazione del principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge.
punto 22
Durante il periodo di riferimento compreso fra il 26 maggio 1976 e il 1o giugno 1976, per i tassi medi della sterlina si registrava uno scarto reale pari a — 22,37 %, cioè un divario di — 20,87 % ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 974/71;
punto 23
poiché il divario considerato ai fini della fissazione precedente era di — 19,2 %, la Commissione era indotta a fissare gli importi compensativi monetari, per il periodo avente inizio il 7 giugno 1976, col regolamento 3 giugno 1976, n. 1312, «che modifica gli importi compensativi monetari» (GU n. L 148, pag. 1), in base ad un divario (adeguato) di — 20,9 %;
punto 24
le variazioni dello scarto reale, durante il periodo 1o giugno - 8 giugno 1976, erano le seguenti: data scarto reale 1o giugno 22,98 2 giugno 25,51 3 giugno 25,86 4 giugno 26,04 7 giugno 25,76 8 giugno 22,35
punto 25
a quest'ultima data, lo scarto era inferiore a quello del 1o giugno 1976 e durante i giorni precedenti l'11 giugno 1976 (adozione del regolamento n. 1356/76) esso non raggiungeva mai valori prossimi a quello del 4 giugno 1976;
punto 26
la Commissione poteva quindi considerare, al secondo punto del preambolo di detto regolamento, che «da allora [i corsi rilevati nel periodo in questione] sono migliorati in misura tale da colmare il divario registrato nel corso del periodo medesimo»;
punto 27
date queste circostanze, la Commissione riteneva «preferibile non tener conto di detti corsi [rilevati durante il periodo avente inizio il 2 giugno 1976] e, per il momento, non modificare gli importi compensativi monetari … determinati in funzione delle monete di cui trattasi».
punto 28
Tuttavia, l'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 974/71, stabilisce che, se il divario in questione si scosta di almeno 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente, la Commissione modifica gli importi compensativi in base alla variazione dello stesso;
punto 29
il divario medio (adeguato) che si doveva rilevare per il periodo di riferimento compreso fra il 2 e l'8 giugno 1976 era pari a — 23,59 % e si scostava di 2,69 punti dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
punto 30
risulta quindi che, decidendo di non fissare nuovi importi compensativi, la Commissione si è discostata da quanto stabilito nel suddetto articolo, e si deve accertare se essa avesse la facoltà di farlo.
punto 31
Dal preambolo del regolamento n. 974/71 si desume che il regime degli importi compensativi monetari è stato istituito allo scopo di evitare il rischio di disorganizzazione del sistema d'intervento, nonché movimenti anomali di prezzi che compromettano lo sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo;
punto 32
secondo l'ultimo punto del preambolo del suddetto regolamento, «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento» e che «è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà»;
punto 33
si deve quindi stabilire se, qualora durante un breve periodo si registri un divario del tasso di cambio, ma, prima della data prevista per la fissazione degli importi compensativi in funzione di detto divario, la situazione migliori ad un punto tale da escludere qualsiasi timore di rischi relativi al sistema d'intervento o a movimenti anomali di prezzi, la «ratio» del regime degli importi compensativi implichi che, nonostante tale miglioramento, gli importi stessi vadano modificati in funzione del divario registrato durante il periodo considerato;
punto 34
la modifica avrebbe in tal caso come conseguenza il fatto che, per quanto riguarda gli scambi commerciali col paese la cui moneta si sia per alcuni giorni deprezzata durante il periodo di riferimento, le importazioni effettuate nel periodo in cui venissero applicati i nuovi importi compensativi fruirebbero della compensazione monetaria in misura non giustificata dai tassi di cambio vigenti il giorno dell'importazione, mentre le esportazioni dovrebbero sopportare l'onere d'importi compensativi monetari altrettanto ingiustificati;
punto 35
dal preambolo del regolamento del Consiglio n. 974/71 si desume che un risultato del genere sarebbe in contrasto con gli scopi e con la «ratio» del sistema degli importi compensativi instaurato con questo atto;
punto 36
perciò, l'art. 3 dello stesso regolamento può essere interpretato nel senso che i tassi di cambio da prendere in considerazione per stabilire il divario ivi contemplato devono essere valutati in base a criteri economicamente giustificati, e che la Commissione aveva quindi la facoltà di non tener conto dei tassi da essa ritenuti non rappresentativi;
punto 37
ne consegue che, agendo in tal modo, essa non ha superato i limiti del potere discrezionale spettantele in materia di fissazione degli importi compensativi.
punto 38
Le precedenti considerazioni possono essere opposte anche all'argomento del ricorrente secondo cui la Commissione, adottando il regolamento in questione, non avrebbe agito in conformità a quanto disposto nel proprio regolamento n. 1380/75, che fissa il periodo di riferimento.
punto 39
Quanto alla pretesa violazione del principio della certezza del diritto, benché sia lecito all'esportatore cercare di premunirsi contro eventuali variazioni dei tassi di cambio nel modo descritto dal ricorrente, va tuttavia osservato che il sistema degli importi compensativi monetari, considerate le suddette finalità, non è stato concepito per offrire agli operatori economici garanzie di cambio, nè allo scopo di indennizzarli di qualsiasi perdita.
punto 40
Quanto alla pretesa violazione del principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge, è sufficiente rilevare che, in un caso come quello di specie, in cui risulta che la modifica degli importi compensativi, in base alle statistiche relative ad uno Stato membro, non sarebbe economicamente giustificata, questo principio non osta affatto all'applicazione, in altri Stati membri, d'importi compensativi che appaiano economicamente giustificati.
punto 41
Con la quarta questione pregiudiziale si chiede se il regolamento della Commissione n. 1356/76 non sia invalido, in quanto il comitato di gestione non ha espresso parere favorevole al provvedimento adottato dalla Commissione, e questa non ha comunicato tale provvedimento al Consiglio, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727 (GU n. L 281, pag. 1).
punto 42
Il regolamento n. 974/71 stabilisce, all'art. 6, che le proprie modalità d'applicazione vengono fissate secondo il procedimento contemplato dall'art. 26 del regolamento del Consiglio n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo col regolamento n. 2434/70, o, secondo i casi, dal corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli;
punto 43
il regolamento n. 120/67 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 2727/75, il cui art. 26, corrispondente all'art. 26 del regolamento n. 120/67, dispone quanto segue: «1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti. 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese»;
punto 44
dall'ultimo punto del preambolo del regolamento n. 1356/76 risulta che il comitato di gestione non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente.
punto 45
A norma dell'art. 26 del regolamento n. 2727/75, è solo nel caso in cui la Commissione adotti provvedimenti non conformi al parere espresso dal comitato di gestione che i provvedimenti stessi vanno comunicati al Consiglio;
punto 46
conseguentemente, la mancanza del parere del comitato non influisce in alcun modo sulla validità dei provvedimenti adottati dalla Commissione;
punto 47
le questioni formulate dal giudice a quo vanno quindi complessivamente risolte nel senso che dall'esame del regolamento della Commissione n. 1356/76 non è emerso alcun elemento atto a far dubitare della validità del regolamento stesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 48
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 49
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 10 marzo 1978, dichiara: Dall'esame del regolamento della Commissione n. 1356/76 non è emerso alcun elemento atto a far dubitare della validità del regolamento stesso.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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