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Sez. L, Sentenza n. 8085 del 15/06/2001 (Rv. 547481 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Opzione per la continuazione del rapporto lavorativo ex art. 6 legge n. 54 del 1982 - Soggetti già dichiarati inidonei al servizio ed inseriti nel programma di esodo ex art. 3 legge n. 270 del 1988 - Esercizio dell'opzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547481-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

La facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la soglia dell'età pensionabile allo scopo di incrementare l'anzianità contributiva - prevista dall'art. 6 legge n. 54 del 1982 e consentita agli autoferrotranvieri in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1990 - non può essere esercitata da parte dei lavoratori già dichiarati inidonei al servizio e inseriti nei programmi di esodo anticipato ex art. 3 legge n. 270 del 1988 (salvo che siano stati successivamente adibiti a mansioni equivalenti o superiori a quelle della qualifica di provenienza), dato che per tali lavoratori tale forma di esodo costituisce un "prepensionamento esclusivamente obbligatorio", che comporta la risoluzione forzata del rapporto di lavoro con l'immediata corresponsione del trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)