Sez. L, Sentenza n. 10933 del 18/08/2000 (Rv. 539663 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 6 legge n. 54/1982 - Estensione agli autoferrotranvieri della relativa facoltà ex Corte cost. n. 226/1990 - Rapporto precedentemente esaurito per collocamento in quiescenza - Esercizio dell'opzione - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982, nella parte in cui non prevedeva, anche a favore degli autoferrotranvieri, il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età al fine di conseguire l'anzianità contributiva massima utile (Corte Cost. n. 226 del 1990), deve considerarsi compiutamente conclusa (o "esaurita") la situazione del dipendente collocato in quiescenza precedentemente al sopravvenire di detta pronuncia di incostituzionalità, con la conseguenza che il medesimo non può efficacemente richiedere la prosecuzione del rapporto (già concluso) facendo riferimento alla portata della sentenza della Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)