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Sez. 3 - , Sentenza n. 4885 del 04/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019) Rv. 274851 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo disposto dal Gip su richiesta del PM - Omessa esecuzione o notifica - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274851-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, non determina alcuna nullità, né comporta l'inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione da parte dell'interessato, poiché l'inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d'urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame che aveva riconosciuto legittima l'emissione, da parte del giudice per le indagini preliminari, di un nuovo decreto di sequestro preventivo, in parziale riforma dell'originario decreto di sequestro mai eseguito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)