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Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016) Rv. 268585 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Modalità di esecuzione - Apprensione del bene - Notifica - Ritardo - Nullità della misura - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268585-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di differire la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)