Sez. L, Sentenza n. 6392 del 27/06/1998 (Rv. 516813 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Diritto ad interessi e rivalutazione per tardiva erogazione dell'indennità di accompagnamento - Decorrenza della scadenza dei 120 giorni successivi alla proposizione della domanda amministrativa, per i ratei arretrati e dalla data di esigibilità di ciascuno di essi, per quelli posteriori - Prescrizione decennale di detto diritto - Operatività - Decorrenza - Carattere interruttivo della domanda giudiziale relativa ai predetti accessori - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La tardiva (perché posteriore alla scadenza dei 120 giorni successivi alla proposizione della domanda amministrativa) erogazione dell'indennità di accompagnamento determina insorgenza del diritto ad interessi e rivalutazione, da computarsi sui singoli ratei arretrati, a decorrere dalla suddetta data di scadenza, per quelli anteriormente maturati, e dalla data di esigibilità di ciascuno di essi, per quelli posteriori. Tale diritto soggiace a prescrizione decennale, avente, essa stessa, rispetto ai vari ratei, le esposte decorrenze. Del relativo corso, peraltro, si configura come atto interruttivo (non già il tardivo pagamento della somma capitale, bensì,) la domanda giudiziale avente ad oggetto i suddetti accessori, sicche alla data di proposizione della medesima - ove difettino atti interruttivi intermedi - deve ritenersi verificato l'effetto estintivo rispetto a tutti i crediti insorti prima del decennio anteriore alla proposizione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)