Sez. L, Sentenza n. 18012 del 25/11/2003 (Rv. 568472 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Tardiva erogazione di prestazioni assistenziali o previdenziali - Rivalutazione e interessi legali - Prescrizione decennale del relativo credito - Decorrenza - Differenze regime rispettivamente per il primo rateo e per quelli successivi - Sussistenza - Pagamento dei ratei arretrati nel solo capitale - Effetto interruttivo - Esclusione - Limiti - Accertamento devoluto al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Il credito per la rivalutazione e gli interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi della scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori, e salvo che il giudice di merito interpreti, con motivazione congrua e logica, il comportamento dell'ente pubblico erogatore (Ministero dell'Interno o INPS o altro ente, il quale per la sua complessa e concreta struttura organizzativa, comprendente anche un adeguato servizio legale, dovrebbe essere a perfetta conoscenza che il suo debito, per legge, non si esaurisce nel mero capitale, costituito dalla prestazione previdenziale o assistenziale, ma comprende, quali elementi essenziali, tali da non essere più distinguibili dal capitale, anche rivalutazione e interessi) nel senso di un riconoscimento del residuo dell'unitario suo debito non ancora del tutto pagato e quindi, nel senso di un atto interruttivo della prescrizione; tale interpretazione, costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità con specifica impugnazione per vizio di motivazione e non con argomentazione di mero diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)