diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 05/04/2001 (Rv. 545608 - 01)

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI | Principi civilistici - Applicabilità in via generale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Successione a titolo particolare in un debito all'esito di trasferimento di funzioni da Stato a Regione ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 - Principio della concomitante e perdurante responsabilità dello Stato, debitore originario - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545608-01

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI

La successione fra enti pubblici non è regolata in via generale dall'ordinamento e, pertanto essa viene, di regola, disciplinata dalle singole leggi che la dispongono. Da ciò consegue, fra l'altro, che possa ipotizzarsi l'applicabilità dei principi civilistici solo in assenza di contrarie disposizioni relative alla singola vicenda successoria e che, pertanto, nel caso in cui trattisi di trasferimento, - ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 - delle funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, dallo Stato alle Regioni, non operi il principio generale secondo cui, nel caso di successione a titolo particolare nel debito, il debitore originario non possa essere liberato senza il consenso del creditore.

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 84, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)