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Sez. L, Sentenza n. 1485 del 30/01/2003 (Rv. 560189 - 01)

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI | Scorporo attività della Usl 11 Friuli e attribuzione di personalità giuridica al C.R.O. di Aviano - Trasferimento posizioni debitorie anteriori alla costituzione del Centro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560189-01

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI

L'art 5 della legge regione Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989 n. 18, attributiva di personalità giuridica di diritto pubblico al Centro Regionale Oncologico di Aviano, ha disposto il trasferimento a quest'ultimo di tutti i rapporti giuridici già facenti capo all'USL n. 11, stabilendo il subentro del nuovo soggetto nei rapporti giuridici di durata relativi al suo funzionamento a partire dal giorno della sua acquisita autonomia. Non essendo configurabile, al di fuori delle ipotesi di successione a titolo universale, il trasferimento delle posizioni debitorie con liberazione del debitore originario senza il consenso del creditore e non essendo consentito alla legislazione regionale disporre in tal senso, altrimenti risultando violato il principio secondo cui le regioni non hanno competenza in materia di rapporti giuridici privati, va escluso che la legge regionale abbia disposto il trasferimento al C.R.O. di tutte le posizioni debitorie relative ai rapporti intrattenuti dalla USL per attività svolte dalla struttura di Aviano e in particolare di quelli previdenziali, materia quest'ultima sottratta alla competenza legislativa regionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2560, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5 com. 4, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 09/08/1989 num. 18 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)