Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/02/2001 (Rv. 543713 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - "ACTIO QUANTI MINORIS" | Somme liquidate a tale titolo - Rivalutazione - Applicabilità - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - "ACTIO QUANTI MINORIS"
L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, comma primo, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale, sicché la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha peraltro ritenuto esente da censure la decisione del giudice del merito, la quale aveva negato la rivalutazione monetaria del debito dell'appaltatore per l'assenza di un apprezzabile decremento derivante dal diminuito potere di acquisto della moneta, essendo stato il danno da svalutazione, nel caso concreto, sostanzialmente eliso per essersi il committente avvalso dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ed avendo quindi conservato la disponibilità della somma di denaro costituente il residuo prezzo dell'opera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)