Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004 (Rv. 573805 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Vizi e difformita dell'opera appaltata - somma liquidata a favore del committente per la riparazione - Debito dell'appaltatore - Natura - Obbligazione di valore - Configurabilità - Sussistenza - Rivalutazione monetaria - Necessità - Determinazione - Modalità - Credito dell'appaltatore al corrispettivo - Debito di valuta - Sussistenza - Conseguenze - Rivalutazione monetaria ex art. 1224 cod.civ. - Ammissibilità - Condizioni ed effetti - Cumulabilità fra rivalutazione ed interessi - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ.. (La Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto erronea la liquidazione dei rispettivi crediti - debiti fra le parti compiuta dai giudici di appello, rilevando che mentre la somma riconosciuta a favore del committente a titolo di esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi dell'opera non era stata rivalutata con riferimento al momento della decisione, il credito dell'appaltatore, dal quale era stato defalcato il suddetto importo, era stato rivalutato con decorrenza dalla consegna dei lavori e sulla somma rivalutata erano stati riconosciuti gli interessi legali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)